“Ammenda di € 15.000,00 : alla Soc. INTERNAZIONALE per avere suoi sostenitori, nel corso
della gara, intonato cori costituenti espressione di discriminazione per motivi di origine razziale e
territoriale; per avere inoltre, nel proprio settore, fatto esplodere un petardo e acceso alcuni
bengala; entità della sanzione attenuata ex art. 13 comma 1 lettere b) ed e) e comma 2 CGS per
avere la Società concretamente operato con le forze dell’ordine a fini preventivi e di vigilanza.”
La speranza è che questa decisione possa essere una soluzione, affinchè non si sentano più negli stadi cori discriminanti nei confronti della città partenopea.
Articolo modificato 20 Gen 2012 - 18:10