La Procura Federale, in relazione alla partita Sampdoria-Napoli del campionato 2009-10, ha deferito alla Disciplinare i giocatori Matteo Gianello e Silvio Giusti per illecito sportivo.
Per quanto concerne la Società Sportiva Calcio Napoli, Paolo Cannavaro e Gianluca Grava sono stati deferiti per omessa denuncia. Deferita anche la società partenopea per responsabilità oggettiva, sia per l’omessa denuncia, sia per l’illecito sportivo.
Ecco le motivazioni del Procuratore Federale Palazzi:
GARA SAMPDORIA – NAPOLI del 16.5.2010 – s.s. 2009- 2010
GIANELLO MATTEO, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la
S.S.C. Napoli S.p.A. ed attualmente svincolato, e GIUSTI SILVIO, all’epoca dei fatti allenatore di base iscritto nell’albo dei tecnici, per
violazione dell’art. 7, commi 1, 2 e 5, del Codice di Giustizia Sportiva per avere, in occasione della gara SAMPDORIA – NAPOLI del
16.5.2010, in concorso tra loro, posto in essere atti diretti ad alterare lo svolgimento ed il risultato della gara suddetta al fine di effettuare scommesse sul risultato sicuro di vittoria della SAMPDORIA, offrendo il secondo del denaro per la realizzazione dell’illecito e contattando il primo i compagni di squadra Paolo CANNAVARO e Gianluca GRAVA, dai quali riceveva un rifiuto;
CANNAVARO Paolo, all’epoca dei fatti ed attualmente calciatore tesserato per la società S.S.C. Napoli S.p.A., per violazione dell’art. 7, comma 7, del Codice di Giustizia Sportiva per aver violato il dovere di informare senza indugio la Procura Federale, omettendo di denunciare i fatti riguardanti la gara Sampdoria Napoli del 16.5.2010, in particolare la proposta formulata dal suo compagno di squadra Gianello;
GRAVA Gianluca, all’epoca dei fatti ed attualmente calciatore tesserato per la società S.S.C. Napoli S.p.A., per violazione dell’art. 7,
comma 7, del Codice di Giustizia Sportiva per aver violato il dovere di informare senza indugio la Procura Federale, omettendo di denunciare i fatti riguardanti la gara Sampdoria Napoli del 16.5.2010, in particolare la proposta formulata dal suo compagno di squadra Gianello;
la società S.S.C. NAPOLI S.p.A., a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 7, commi 2 e 4, e dell’art. 4, comma 2, C.G.S in ordine all’addebito contestato al proprio tesserato GIANELLO Matteo;
la società S.S.C. NAPOLI S.p.A., a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 4, comma 2, C.G.S in ordine agli addebiti contestati ai propri tesserati CANNAVARO Paolo e GRAVA Gianluca.
Articolo modificato 26 Ott 2012 - 17:32