Sono uscite da pochi minuti le decisioni del Giudice Sportivo dopo la 27° giornata di campionato. Per il Napoli non ci sono buone notizie, visto che la società viene multata dopo la gara contro la Roma per aver fatto esplodere più petardi all’interno dello stadio. Inoltre, dopo la partita di ieri, il Giudice rinvia alla Procura Generale gli atti per indagare sui cori che i tifosi giallorossi hanno indirizzato verso i napoletani. Per quanto riguarda le squalifiche, Callejon viene ammonito per comportamento non regolamentare in campo, mentre Vives del Torino salterà la sfida di lunedì contro il Napoli per cartellino giallo in diffida.
Ecco parte del documento ufficiale:
Gara soc. NAPOLI -soc. ROMA
Il Giudice sportivo,
letta la relazione dei collaboratori della Procura federale nella quale, tra l’altro, si riferisce che nel
corso della gara (13°, 16°, 18° e 22° del primo tempo ed 1° del secondo tempo) i sostenitori della
soc. Roma hanno indirizzato ai sostenitori della squadra avversaria insultanti cori espressivi di
discriminazione territoriale
manda
al Procuratore federale affinché voglia acquisire, anche tramite l’Osservatorio Nazionale sulle
Manifestazioni Sportive presso il Ministero dell’Interno, e di riferire a questo Giudice ogni
circostanza utile per l’individuazione del settore occupato presso lo stadio Olimpico da tali
sostenitori della soc. Roma.
a) SOCIETA’
Il Giudice sportivo
premesso che in occasione delle gare disputate nel corso della ottava giornata ritorno sostenitori
delle Società Bologna, Catania, Juventus, Napoli e Roma hanno, in violazione della normativa
di cui all’art. 12 comma 3 CGS, introdotto nell’impianto sportivo ed utilizzato esclusivamente nel
proprio settore materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala);
considerato che nei confronti delle Società di cui alla premessa ricorrono congiuntamente le
circostanze di cui all’art. 13, comma 1. lett. a) b) ed e) CGS, con efficacia esimente,
delibera
di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società di cui alla premessa in
ordine al comportamento dei loro sostenitori.
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Ammenda di € 30.000,00 : alla Soc. NAPOLI per avere suoi sostenitori, nel corso della gara,
fatto esplodere nel recinto di giuoco alcuni petardi e lanciato nel settore occupato dai sostenitori
della squadra avversaria due bengala e due bottiglie di plastica; per avere inoltre, prima dell’inizio
della gara, indirizzato un fascio di luce-laser verso un calciatore della squadra avversaria; entità
della sanzione attenuata ex art. 14 comma 5 in relazione all’art. 13 comma 1 lett. a) e b) CGS, per
avere la Società concretamente operato con le Forze dell’ordine a fini preventivi e di vigilanza.