Sono arrivate le decisioni del Giudice Sportivo, Giampaolo Tosel, che rende note le squalifiche e le ammende maturate durante la terza giornata di ritorno del campionato di Serie A. Tante assenze in vista di Lazio-Napoli di mercoledì sera: infatti mancheranno Matri (due giornate), Cataldi e Milinkovic-Savic in casa biancoceleste, mentre in casa Napoli saranno assenti Allan e Hysaj. Una giornata di squalifica anche per il tecnico dei nerazzurri Roberto Mancini: per avere – come si legge sul comunicato – al 6° del secondo tempo, rivolto agli Ufficiali di gara un’espressione irriguardosa; per avere inoltre, all’atto del consequenziale allontanamento, rivolto un epiteto ingiurioso al Quarto Ufficiale e per avere quindi indirizzato agli spettatori un gesto insultante; infrazioni rilevate anche dalla Procura federale.
Queste tutte le sanzioni:
CALCIATORI
SQUALIFICA PER DUE GIORNATE EFFETTIVE DI GARA
MATRI Alessandro (Lazio).
SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA
LARANGEIRA Danilo (Udinese); BUCHEL Marcel (Empoli); CATALDI Danilo (Lazio); COSTA Alberto Facundo (Fiorentina); GASTALDELLO Daniele (Bologna); HYSAJ Elseid (Napoli); MARQUES LOUREIRO Allan (Napoli); MARTINS Fernando Lucas (Sampdoria); MILINKOVIC SAVIC Sergej (Lazio); RONCAGLIA Sebastian (Fiorentina); SILVESTRE Matias Augustin (Sampdoria); WAGUE Molla (Udinese).
ALLENATORI
SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA ED AMMENDA DI € 5.000,00 MANCINI Roberto (Internazionale): per avere, al 6° del secondo tempo, rivolto agli Ufficiali di gara un’espressione irriguardosa; per avere inoltre, all’atto del consequenziale allontanamento, rivolto un epiteto ingiurioso al Quarto Ufficiale e per avere quindi indirizzato agli spettatori un gesto insultante; infrazioni rilevate anche dalla Procura federale.
Ammenda di € 15.000,00 : alla Soc. JUVENTUS per avere suoi sostenitori, al 18° e 19° del secondo tempo, intonato un coro insultante espressivo di discriminazione per origine territoriale; sanzione attenuata ex art. 13, comma 1 lett. a) e b) CGS, per avere la Società concretamente operato con le Forze dell’Ordine a fini preventivi e di vigilanza.
Ammenda di € 3.000,00 : alla Soc. BOLOGNA per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato nel recinto di giuoco due fumogeni; sanzione attenuata ex art. 14 n. 5 in relazione all’art. 13, comma 1 lett. a) e b) CGS, per avere la Società concretamente operato con le Forze dell’Ordine a fini preventivi e di vigilanza.