Rolando Maran squalificato per espressioni blasfeme. La decisione del Giudice Sportivo è arrivata questo pomeriggio tramite un comunicato ufficiale apparso sul sito della Lega Serie A. “Il Giudice Sportivo – si legge – ricevuta dal Procuratore federale rituale segnalazione ex art. 35, n. 1.3 (a mezzo e-mail pervenuta alle ore 12.52 del 12 settembre 2016) in merito alla condotta del tecnico Rolando Maran (Soc. Chievo Verona) consistente nell’aver pronunciato espressione blasfema al 9 ° del secondo tempo; acquisite ed esaminate le relative immagini televisive (Infront), di piena garanzia tecnica e documentale; considerato che il Sig. Rolando Maran, allenatore del Chievo Verona, dopo la segnatura di un gol da parte della squadra avversaria, imprecando senza rivolgersi ad alcuno dei presenti, veniva, tuttavia, chiaramente inquadrato dalle riprese televisive mentre proferiva espressione blasfema, articolata in due locuzioni, individuabili dal labiale senza margini di ragionevole dubbio, e che, pertanto, tale comportamento deve essere comunque sanzionato ai sensi dell’art. 19, comma 3bis, lett. a), e della richiamata normativa sulla prova televisiva; P.Q.M. delibera di sanzionare l’allenatore Rolando Maran (Soc. Chievo Verona) con la squalifica per una giornata effettiva di gara”.
Due giornate a Ricardo Alvarez della Sampdoria per “per proteste nei confronti degli Ufficiali di gara (Prima sanzione); per avere, al termine della gara, proferito un’espressione ingiuriosa con tono minaccioso nei confronti del Direttore di gara”. Una giornata di squalifica inflitta a Dusenne (Crotone) e Storari (Cagliari).
Inoltre è stato richiamato il Napoli per l’utilizzo, da parte dei tifosi, di materiale pirotecnico. Nessuna sanzione, però, per il club azzurro, così come per Atalanta, Bologna e Crotone. “Premesso che in occasione delle gare disputate nel corso della terza giornata andata sostenitori delle Società Atalanta, Bologna, Crotone, Napoli e Pescara hanno, in violazione della normativa di cui all’art. 12 comma 3 CGS, introdotto nell’impianto sportivo ed utilizzato esclusivamente nel proprio settore materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala); considerato che nei confronti delle Società di cui alla premessa ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all’art. 13, comma 1. lett. a) b) ed e) CGS, con efficacia esimente, delibera di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società di cui alla premessa in ordine al comportamento dei loro sostenitori”, spiega il comunicato.
Articolo modificato 13 Set 2016 - 18:10