Deferimento per il Napoli, Aurelio De Laurentiis e l’ad Andrea Chiavelli per alcune irregolarità nel calciomercato tra il 2010 ed il 2013 (per gli affari Dossena, Calaiò, Chavez, Fideleff). Uguale provvedimento anche per Pierpaolo Marino – all’epoca dg del club partenopeo – per i trasferimenti di De Sanctis e Lavezzi; e per lo stesso argentino ed Emanuele Calaiò.
Prima dell’inizio del dibattimento, hanno depositato istanza di patteggiamento ai sensi dell’ art. 23 CGS, Aurelio De Laurentis con una sanzione finale di “€ 14.000,00 Andrea Chiavelli, sanzione finale dell’ammenda di € 5.000,00 e per SS Calcio Napoli Spa, sanzione finale dell’ammenda di € 10.000,00″.
“Il Tribunale Federale Nazionale – si legge nel comunicato ufficiale – Sezione Disciplinare, costituito dal Dott. Cesare Mastrocola Presidente; dall’Avv. Mario Antonio Scino Vice Presidente; dal Dott. Claudio Gorelli, dal Dott. Pierpaolo Grasso, dall’Avv. Valentina Ramella Componenti; con l’assistenza del Dott. Paolo Fabricatore Rappresentante AIA; e del Signor Claudio Cresta Segretario e con la collaborazione dei Signori Salvatore Floriddia, Paola Anzellotti, Antonella Sansoni, Adele Nunnari e Nicola Terra, si è riunito il 20 gennaio 2017 e ha assunto le seguenti decisioni:
Sig. Aurelio De Laurentiis, all’epoca dei fatti Presidente della Società S.S. Calcio Napoli Spa: – per la violazione dell’art. 1 bis comma 1 del vigente CGS (art. 1 comma 1 del CGS vigente all’epoca dei fatti in contestazione) in relazione a quanto previsto dagli artt. 16, commi 1 e 8, e 20 comma 2, 5 e 9 del Regolamento Agenti di Calciatori in vigore dal 08/04/10 al 31/03/15, per essersi avvalso dell’opera professionale dell’agente Sig. Riccardo Calleri, in virtù di formale incarico conferito, mentre l’agente Sig. Alessandro Moggi assisteva il Sig. Emanuele Calaiò, in assenza di formale incarico conferitogli, nell’ambito della stipulazione del contratto tra tali calciatore e Società del 17.1.2013, con ciò determinando una situazione di conflitto di interessi in quanto tra il Sig. Calleri ed il Sig. Moggi era in essere un rapporto di collaborazione e cooperazione costante e permanente; – violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del vigente Codice di Giustizia Sportiva (art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva vigente all’epoca dei fatti oggetto di contestazione), in relazione a quanto previsto dagli artt. 16, comma 8, e 20, commi 2 e 9, del regolamento Agenti di Calciatori in vigore dall’8.4.2010 al 31.3.2015, per essersi avvalso dell’opera professionale dell’agente Sig. Alejandro Mazzoni, pattuendo con lo stesso a posteriori un compenso a mezzo della scrittura privata del 30.8.2011, mentre lo stesso assisteva di fatto anche il Sig. Cristian Gabriel Chavez, in assenza di formale mandato conferito, nell’ambito della stipulazione del contratto tra il citato calciatore e la SSC Napoli Spa del 25.8.2011, con ciò determinando una situazione di conflitto di interessi; – violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del vigente Codice di Giustizia Sportiva (art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva vigente all’epoca dei fatti oggetto di contestazione), in relazione a quanto previsto dagli artt. 16, comma 8, e 20, commi 2 e 9, del regolamento Agenti di Calciatori in vigore dall’8.4.2010 al 31.3.2015, per essersi avvalso dell’opera professionale dell’agente Sig. Alejandro Mazzoni, in assenza di formale mandato conferito, mentre lo stesso assisteva di fatto anche il Sig. Ignacio David Fideleff, anch’esso in assenza di formale mandato conferito, nell’ambito della stipulazione del contratto tra il citato calciatore e la SSC Napoli Spa del 31.8.2011, con ciò determinando una situazione di conflitto di interessi; 22 Federazione Italiana Giuoco Calcio – Tribunale Federale Nazionale – Sez. Disciplinare – SS 2016-2017 – violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del vigente Codice di Giustizia Sportiva (art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva vigente all’epoca dei fatti oggetto di contestazione), in relazione a quanto previsto dall’art. 16, comma 1, del regolamento Agenti di Calciatori in vigore dall’8.4.2010 al 31.3.2015, per essersi avvalso dell’opera professionale dell’agente Sig. Leonardo Adrian Rodriguez in assenza di formale mandato conferito, nell’ambito della stipulazione del contratto tra il calciatore Sig. Ignacio David Fideleff e la SSC Napoli Spa del 31.8.2011.
Sig. Chiavelli Andrea, all’epoca dei fatti consigliere delegato dotato di poteri di rappresentanza della SSC Napoli Spa: – per la violazione dell’art.1 bis, comma 1, del CGS (all’epoca dei fatti art. 1, comma 1, del CGS), in relazione a quanto previsto dall’art. 10, comma 1, e 15, commi 1, 2 e 10, del regolamento Agenti di calciatori in vigore dall’1.2.2007 al 7.4.2010, per essersi avvalso dell’opera professionale dell’agente Sig. Federico Pastorello, senza conferire allo stesso formale mandato, mentre lo stesso assisteva di fatto anche il Sig. Andrea Dossena, anch’esso in assenza di formale mandato conferito, nell’ambito della stipulazione del contratto tra il citato calciatore e la SSC Napoli Spa del 7.1.2010, con ciò determinando una situazione di conflitto di interessi; il Sig. Federico Pastorello, poi, otteneva dalla Società il pagamento delle proprie spettanze fino al 13.2.2013.
Società S.S. Calcio Napoli Spa, a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 4, comma 1, del CGS, in ordine agli addebiti contestati ai Sigg.ri Aurelio De Laurentiis, Pierpaolo Marino ed Andrea Chiavelli.
Sig. Lavezzi Ezequiel Ivan, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la SSC Napoli Spa: – per la violazione dell’art.1 bis, comma 1, del CGS (all’epoca dei fatti art. 1, comma 1, del CGS), in relazione a quanto previsto dagli artt. 10, comma 1, e 15, commi 1, 2 e 10, del regolamento Agenti di calciatori in vigore dall’1.2.2007 al 7.4.2010, per essersi avvalso dell’opera professionale dell’agente Sig. Eduardo Luis Rossetto, senza conferire allo stesso formale mandato, mentre lo stesso assisteva anche la SSC Napoli Spa, anch’essa in assenza di formale mandato conferito, nell’ambito della stipulazione del contratto tra i citati calciatore e Società del 7.5.2008, con ciò determinando una situazione di conflitto di interessi; l’agente Sig. Eduardo Luis Rossetto, poi, otteneva dalla Società il pagamento completo delle proprie spettanze con l’emissione di fattura in data 16.8.2010.
Sig. Pierpaolo Marino, all’epoca dei fatti Dirigente con poteri di rappresentanza della Società S.S. Calcio Napoli Spa: – violazione dell’art.1 bis, comma 1, del CGS (all’epoca dei fatti art. 1, comma 1, del CGS), in relazione quanto previsto dall’art. 10, comma 1, e dall’art.15, commi 1, 2 e 10, del regolamento Agenti di calciatori in vigore dall’1.2.2007 al 7.4.2010, per essersi avvalso dell’opera professionale dell’agente Sig. Federico Pastorello, conferendo allo stesso mandato con validità dall’8.7.2009 al 31.8.2009, mentre lo stesso assisteva di fatto anche il Sig. Morgan De Sanctis, in assenza di formale mandato conferito, nell’ambito della stipulazione del contratto tra il citato calciatore e la SSC Napoli Spa del 3.8.2009, con ciò determinando una situazione di conflitto di interessi; il Sig. Federico Pastorello, poi, otteneva dalla Società il pagamento delle proprie spettanze fino al 28.2.2013; – violazione dell’art.1 bis, comma 1, del CGS (all’epoca dei fatti art. 1, comma 1, del CGS), in relazione a quanto previsto dagli artt. 10, comma 1, e 15, commi 1, 2 e 10, del regolamento Agenti di calciatori in vigore dall’1.2.2007 al 7.4.2010, per essersi avvalso dell’opera professionale dell’agente Sig. Eduardo Luis Rossetto, in assenza di formale mandato conferito, mentre lo stesso assisteva di fatto anche il Sig. Ezequiel Ivan Lavezzi, anch’esso in assenza di formale mandato conferito, nell’ambito della stipulazione del contratto tra il citato calciatore e la SSC Napoli Spa del 7.5.2008, con ciò determinando una situazione di conflitto di interessi; l’agente Sig. Eduardo Luis Rossetto, poi, otteneva dalla Società il pagamento completo delle proprie spettanze con l’emissione di fattura in data 16.8.2010;
Sig. Emanuele Calaiò, all’epoca dei fatti calciatore tesserato in successione per S.S. Calcio Napoli Spa ed AC Siena Spa: – per la violazione dell’art. 1 bis comma 1 del vigente CGS (art. 1 comma 1 del CGS vigente all’epoca dei fatti in contestazione) in relazione a quanto previsto dagli artt. 16, comma 1, e 20, commi 2 e 9, del Regolamento Agenti di Calciatori in vigore dal 08/04/10 al 31/03/15, per essersi avvalso dell’opera professionale dell’agente Sig. Alessandro Moggi, senza conferire allo stesso formale mandato, mentre il medesimo assisteva anche la Società AC Siena Spa, in forza di formale mandato conferitogli, nell’ambito della stipulazione del contratto tra il citato calciatore e la predetta Società del 12.5.2011, con ciò determinando una situazione di conflitto di interessi”.
Coinvolte nel provvedimento numerose altre società e tesserati di vari club professionisti.
Articolo modificato 23 Gen 2017 - 20:15