Questo il comunicato del Giudice Sportivo apparso pochi minuti fa sul sito della Lega Serie A:
“Il Giudice sportivo, premesso che in occasione delle gare disputate nel corso della decima giornata ritorno sostenitori delle Società Atalanta, Bologna, Fiorentina, Milan, Napoli e Torino hanno, in violazione della normativa di cui all’art. 12 comma 3 CGS, introdotto nell’impianto sportivo ed utilizzato esclusivamente nel proprio settore materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala); considerato che nei confronti delle Società di cui alla premessa ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all’art. 13, comma 1. lett. a) b) ed e) CGS, con efficacia esimente, delibera di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società di cui alla premessa in ordine al comportamento dei loro sostenitori
Ammenda di € 2.000,00 : alla Soc. BOLOGNA per avere suoi sostenitori, al 12° del primo tempo, lanciato un petardo nel recinto di giuoco; sanzione attenuata ex art. 14 n. 5 in relazione all’art. 13, comma 1 lett. a) e b) CGS, per avere la Società concretamente operato con le Forze dell’Ordine a fini preventivi e di vigilanza.
CALCIATORI NON ESPULSI SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA
COSTA Andrea (Empoli): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).
DIOUSSE El Hadji Assane (Empoli): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Decima sanzione).
PULGAR FARFAN Erick Antonio (Bologna): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).
RODRIGUEZ PRADO Gonzalo Javier (Fiorentina): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).
STROOTMAN Kevin Johannes (Roma): per comportamento non regolamentare in campo; già diffidato (Quinta sanzione)”