Il Giudice sportivo, premesso che: al 47° del primo tempo, l’Arbitro sanzionava con l’espulsione il calciatore della Soc. Lazio Immobile Ciro, dopo un diverbio con un calciatore avversario verificatosi all’interno dell’area di rigore torinista; a mezzo mail ritualmente pervenuta alle ore 14,36 del giorno 12 dicembre 2017, la Soc. Lazio richiedeva ex art. 35, n. 1.3 CGS l’esame di immagini televisive, contestualmente trasmesse, al fine di dimostrare che il calciatore non si era in alcun modo reso responsabile dell’infrazione che causava la consequenziale sanzione disciplinare; rilevato che la vigente normativa (art. 35, n. 1.3 CGS) consente alla società interessata (e/o calciatore) di richiedere al Giudice sportivo, in perfetto parallelismo con analoga facoltà spettante al Procuratore federale, l’esame di immagini televisive (o di filmati) al fine di dimostrare che l’interessato “non ha in alcun modo commesso il fatto di condotta violenta o gravemente antisportiva”, solo in caso di fatti di condotta violenta o gravemente antisportiva non visti dall’arbitro, che di conseguenza non ha potuto prendere decisioni al riguardo; ritenuto, pertanto, di dover dichiarare inammissibile la richiesta formulata dalla Soc. Lazio ex art. 35, n. 1 punto 3) CGS; rilevato che sulla base del referto arbitrale, e della precisazione formulata dal Direttore di gara interpellato da questo Giudice, la condotta sanzionata si è tradotta in un contatto avvenuto di striscio non connotato da violenza e comunque senza alcuna conseguenza fisica per il calciatore avversario; ritenuto, pertanto, che la condotta del calciatore Immobile, pur certamente antisportiva, non assuma connotati di particolare gravità, alla stregua anche della scarsa intensità del contatto effettivo e dell’assenza di ogni qualsivoglia conseguenza (come da referto ed integrazione del Direttore di gara); dispone l’applicazione nei confronti del calciatore IMMOBILE Ciro (Lazio) della sanzione della squalifica per una giornata effettiva di gara nonché, in commutazione della seconda giornata, dell’ammenda di € 10.000,00.
SOCIETÀ
Il Giudice sportivo, premesso che in occasione delle gare disputate nel corso della sedicesima giornata andata sostenitori delle Società Cagliari, Crotone, Genoa, Napoli e Roma hanno, in violazione della normativa di cui all’art. 12 comma 3 CGS, introdotto nell’impianto sportivo ed utilizzato esclusivamente nel proprio settore materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala); considerato che nei confronti delle Società di cui alla premessa ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all’art. 13, comma 1. lett. a) b) ed e) CGS, con efficacia esimente, delibera di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società di cui alla premessa in
ordine al comportamento dei loro sostenitori.
Ammenda di € 15.000,00 : alla Soc. NAPOLI per avere suoi sostenitori, al termine della gara, mentre gli Ufficiali di gara si accingevano ad abbandonare il recinto di giuoco, lanciato in direzione dei medesimi, senza colpirli, alcuni oggetti (monete e un piccolo pezzo di cemento);per avere inoltre lanciato, al 47° del secondo tempo, un bengala nel recinto di giuoco; recidiva; sanzione attenuata ex art. 14 n. 5 in relazione all’art. 13, comma 1 lettera b) CGS, per avere la Società concretamente operato con le Forze dell’Ordine a fini preventivi e di vigilanza.
Ammenda di € 10.000,00 : alla Soc. HELLAS VERONA per avere ripetutamente lanciato nel recinto di giuoco oggetti di diverso tipo durante il corso della gara e al termine della medesima; sanzione attenuata ex art. 14 n. 5 in relazione all’art. 13, comma 1 lettera b) CGS, per avere la Società concretamente operato con le Forze dell’Ordine a fini preventivi e di vigilanza..
Ammenda di € 5.000,00 : alla Soc. LAZIO per non aver impedito l’ingresso di persone non autorizzate nella zona antistante gli spogliatoi che, con riguardo particolare ad una persona, assumevano anche un atteggiamento offensivo nei confronti del VAR e dell’AVAR.
Ammenda di € 3.000,00 : alla Soc. LAZIO per avere suoi sostenitori, nel corso del secondo tempo, intonato reiteratamente cori ingiuriosi nei confronti del Direttore di gara.
CALCIATORI
CALCIATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA ED AMMENDA DI € 10.000,00
IMMOBILE Ciro (Lazio): vedi delibera sopra.
CALCIATORI NON ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA
DE ROON Marten Elco (Atalanta): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).
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