Il Giudice sportivo ha emesso il comunicato relativo ai fatti accaduti allo Stadio Atleti Azzurri d’Italia, dove i sostenitori dell’Atalanta hanno bersagliato Kalidou Koulibaly con cori razzisti, colpendolo con una bottiglietta. Bottiglietta della quale, però, non si fa alcuna menzione. Questo il comunicato:
“Il Giudice sportivo, letta la relazione dei collaboratori della Procura federale nella quale, tra l’altro, si riferisce che i sostenitori della società Atalanta, assiepati nel settore “Curva Nord Pisani” si rendevano responsabili, al 20° minuto del secondo tempo, nel numero di circa 4.000 (rispetto ai 8.068 occupanti), ed al termine della gara, nel numero dei circa 300 ancora presenti, di cori espressione di discriminazione razziale nei confronti del calciatore del Napoli Koulibaly; considerato che i cori venivano percepiti da tutti e tre i collaboratori della Procura, posizionati anche in parti dell’impianto distanti dal Settore sopradetto; considerato che in base alla relazione suddetta emergono comportamenti rilevanti per dimensione e percezione reale, a norma dell’art. 11, n. 3, CGS, ai fini della punibilità degli stessi; considerato che sussistono le condizioni per la concessione del beneficio di cui all’art. 16, n. 2bis, CGS;
P.Q.M.
delibera di sanzionare la Soc. Atalanta con l’obbligo di disputare una gara con il settore denominato “Curva Nord Pisani” privo di spettatori, disponendo che l’esecuzione di tale sanzione sia sospesa per un periodo di un anno con l’avvertenza che, se durante tale periodo sarà commessa analoga violazione, la sospensione sarà revocata e la sanzione sarà aggiunta a quella inflitta per la nuova violazione. a) SOCIETA’ Il Giudice sportivo, premesso che in occasione delle gare disputate nel corso della seconda giornata ritorno sostenitori delle Società Bologna, Crotone, Fiorentina, Internazionale e Sampdoria hanno, in violazione della normativa di cui all’art. 12 comma 3 CGS, introdotto nell’impianto sportivo ed utilizzato esclusivamente nel proprio settore materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala); considerato che nei confronti delle Società di cui alla premessa ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all’art. 13, comma 1. lett. a) b) ed e) CGS, con efficacia esimente, delibera di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società di cui alla premessa in ordine al comportamento dei loro sostenitori”.
Articolo modificato 23 Gen 2018 - 14:26