Il tribunale di Milano ha emesso la sentenza che condanna il marchio Dolce & Gabbana per aver utilizzato il nome di Diego Armando Maradona in modo illegittimo. Ecco quanto comunicatoci dall’agente del Pibe, Stefano Ceci:
La sentenza – al di là dell’aspetto economico (nella legislazione italiana, infatti, il danno all’immagine o da sfruttamento illegittimo del nome è quasi sempre riconoscimento del diritto di Maradona a utilizzare il proprio nome e la propria immagine in via esclusiva, ritenendo illegittimo lo sfruttamento abusivo dello stesso e della notorietà del campione (senza, quindi, il suo consenso) per una iniziativa che il Tribunale ha riconosciuto essere di natura commerciale e promozionale (per il marchio D&G).
In tal modo, la sentenza segna un precedente importante nello specifico e così anche sulla materia trattata in via generale.
Il giudice da un lato ha evidenziato quanto sia conosciuto ed evocativo ogni segno distintivo del Sig. Maradona (definito personalità storica, addirittura mitica) dall’altro è stata particolarmente critica e severa contro D&G, che definisce società che sfrutta in modo parassitario la notorietà altrui!!
A riguardo, Le estrapoliamo alcuni capi della sentenza, che ci sembrano emblematici: a detta del Tribunale di Milano, infatti, l’utilizzazione del nome del Sig. Maradona “veicola […] particolari suggestioni di fascino storico e di eccellenza calcistica”, mentre “non può essere consentito a terzi imprenditori di farne uso alcuno, senza il consenso dell’avente diritto”.
Ed ancora: che “non viene infatti ritenuto conforme alle regole di buon funzionamento del mercato il trarre vantaggio dalla sfruttamento parassitario dell’altrui notorietà”, posto che “in concreto, l’uso del nome di Maradona era esplicitamente finalizzato ad appropriarsi, nella collezione di D&G, proprio di quelle componenti attrattive insite nel richiamo alla prestigiosa storia sportiva del mitico calciatore”.
Nella fattispecie in esame, quindi, il Tribunale ha riconosciuto il pieno diritto del Sig. Maradona all’uso esclusivo di ogni segno distintivo della propria notorietà; quale rilievo che conserva valore anche oltre il caso specifico, regalando alla giurisprudenza italiana un pronunciamento fondamentale nella materia di sfruttamento del nome e dell’immagine dei calciatori.
Quanto all’entità della somma, essa è stata determinata in virtù del fatto che la maglietta non ha poi avuto una commercializzazione ed è stata calibrata in proporzione ad alcuni contratti di sponsorizzazione che prevedevano una durata pluriennale (a fronte di un evento singolo, come nel caso di specie) e dei compensi in favore di Maradona comprensivi di prestazioni che il calciatore si era contestualmente obbligato a tenere in favore della ditta sponsorizzata.
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