Il Giudice Sportivo prof. avv. Alessandro Zampone, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell’A.I.A. Eugenio Tenneriello, nel corso della riunione del 22 gennaio 2021, ha assunto le decisioni qui di seguito riportate:
Gara Soc. ROMA – Soc. SPEZIA
Il Giudice sportivo,
premesso
che il Comunicato Ufficiale n. 88/A F.I.G.C. pubblicato il 9 settembre 2020 consente l’effettuazione di un massimo di cinque sostituzioni per ciascuna squadra nelle gare delle competizioni organizzate dalla Lega Nazionale Professionisti Serie A programmate fino al termine della stagione 2020/2021 e che tale limite non soffre eccezioni nell’eventualità di disputa di tempi supplementari durante i quali è consentita esclusivamente una quarta interruzione, rispetto alle tre stabilite per i tempi regolamentari, per consentire sostituzioni (oltre a quelle previste tra la fine dei tempi regolamentari e l’inizio del primo tempo supplementare e tra il primo e il secondo tempo supplementare) solo nel caso in cui al termine dei tempi regolamentari siano stati sostituiti meno di cinque calciatori;
che la suddetta disposizione tiene conto di quanto stabilito dall’IFAB la quale, in considerazione del perdurare della emergenza epidemiologica per COVID-19, ha esteso l’emendamento temporaneo della Regola 3 del gioco del calcio, relativo alla possibilità di utilizzare il numero massimo di cinque sostituzioni, a tutte le competizioni che saranno completate entro il 31 luglio 2021;
considerato
che dall’esame degli atti ufficiali della gara Roma – Spezia del 19 gennaio 2021 valevole per gli ottavi di finale della Coppa Italia 2020/2021, e in particolare dal “modulo sostituzioni” allegato al rapporto dell’Arbitro e costituente parte integrante e sostanziale del medesimo, risulta che la Soc, Roma, contravvenendo alle disposizioni sopra richiamate, ha effettuato, al 5° minuto del primo tempo supplementare, la sostituzione di due giocatori – per l’esattezza il calciatore n. 87 Fuzato ha sostituito il n. 4 Cristante e il calciatore n. 3 Ibanez ha sostituito il n. 11 Pedro – benché in precedenza avesse già provveduto alla sostituzione di quattro giocatori, giungendo pertanto ad un totale complessivo di sei sostituzione nel corso della gara;
che l’art. 10 comma 1 CGS stabilisce che la società ritenuta responsabile di fatti o situazioni che abbiano influito sul regolare svolgimento di una gara, o che ne abbiano impedito la regolare effettuazione, è punita con la perdita della gara stessa con il punteggio di 0‐3 o con il punteggio eventualmente conseguito sul campo dalla squadra avversaria, se a questa più favorevole;
che la gara in questione, dopo lo svolgimento dei tempi supplementari, è terminata con il risultato di 2-4 a favore della Soc. Spezia.
Visti gli artt. 65 e 66 CGS;
PQM
delibera di infliggere alla Soc Roma la sanzione della perdita della gara con il punteggio di 0-3.
Articolo modificato 22 Gen 2021 - 16:59