Ammenda di € 30.000,00 : alla Soc. NAPOLI per avere suoi sostenitori, al 34° e al 40° del secondo tempo, lanciato contro calciatori della squadra avversaria sul terreno di giuoco numerose bottigliette, senza conseguenze lesive; per avere inoltre, nel corso della gara, lanciato quattro bengala nel settore occupato dai sostenitori della squadra avversaria e un fumogeno nel recinto di giuoco; entità della sanzione attenuata ex art. 14, n. 5 in relazione all’art. 13 lett. a) e b) CGS, per avere la Società concretamente operato con le Forze dell’ordine a fini preventivi e di vigilanza.