Clamoroso: ribaltato il risultato di Sassuolo-Pescara (gara terminata 2-1), gli abruzzesi vincono 0-3 a tavolino. La decisione è stata presa dal Giudice Sportivo in seguito ad alcune irregolarità nel tesseramento di Antonio Ragusa.
“Letti gli atti relativi alla gara soc. Sassuolo e soc. Pescara – si legge nel comunicato – rilevato che la soc. Sassuolo ha utilizzato in campo (dal 65° al termine della gara) il calciatore Ragusa Antonino, tesserato in data 26 agosto 2016, il cui nominativo era stato inserito nella distinta di gara; considerato che l’inserimento di tale nominativo nell’“elenco di 25 calciatori” non era stato trasmesso alla Lega a mezzo PEC entro le ore 12.00 del giorno precedente la gara, come tassativamente previsto dalla vigente normativa federale (CU 83/A del 20 novembre 2014), e che tale omissione comporta la sanzione della perdita della gara (ibidem n.9) ai sensi dell’art. 17, comma 5, lett. a) CGS, P.Q.M. delibera di sanzionare la Soc. Sassuolo con la punizione sportiva della perdita della gara per 0-3″.
Richiamo anche per il Napoli per introduzione di materiale pirotecnico, ma nessuna sanzione. “Premesso che in occasione delle gare disputate nel corso della prima giornata andata sostenitori delle Società Napoli, Sampdoria e Torino hanno, in violazione della normativa di cui all’art. 12 comma 3 CGS, introdotto nell’impianto sportivo ed utilizzato esclusivamente nel proprio settore materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala) – spiega la nota – considerato che nei confronti delle Società di cui alla premessa ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all’art. 13, comma 1. lett. a) b) ed e) CGS, con efficacia esimente, delibera di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società di cui alla premessa in ordine al comportamento dei loro sostenitori”.
Inoltre ammonizione con diffida per Maurizio Sarri “per avere, al 6° del secondo tempo, contestato platealmente una decisione arbitrale, uscendo dall’area tecnica; infrazione rilevata dal Quarto Ufficiale”.